art. 1) DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1) DISPOSIZIONI GENERALI
- DENOMINAZIONE E SEDE
- E' costituita "ASSOVIT MILANO" acronimo di Associazione dei Valutatori Immobiliari del Tribunale di Milano, qui di seguito chiamata "Associazione".
- L'Associazione è apartitica, apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del presente Statuto e dall'eventuale Regolamento.
- L'Associazione ha la sua sede legale in Milano viale Monza 40.
- DURATA ED ESERCIZIO SOCIALE
- L'Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- l'Associazione ha lo scopo di:
- creare un gruppo omogeneo con unità di intenti e di comportamenti tra gli Associati;
- rappresentare gli Associati presso enti ed organismi sia pubblici sia privati per mezzo dei membri designati;
- favorire gli interessi professionali ed economici degli Associati;
- creare un canale di comunicazione reciproca tra gli Associati e le Istituzioni pubbliche e private;
- contribuire al miglioramento delle procedure delle esecuzioni immobiliari, promuovendo, coordinando e supportando una più efficace gestione delle procedure esecutive in rapporto al ruolo e all'incarico dell'associato;
- contribuire alla valorizzazione della figura professionale degli esperti nominati dai Giudici;
- favorire tra gli Associati lo scambio di conoscenze e pratiche inerenti l'attività di esperto stimatore;
- favorire la circolazione di esperienze ed informazioni tra gli Associati anche attraverso incontri periodici e strumenti d'informazione;
- realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli Associati, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze;
- promuovere la predisposizione e l'approvazione di leggi nazionali e comunitarie che regolino e tutelino lo svolgimento delle professioni e delle categorie di appartenenza degli Associati;
- favorire l’aggiornamento degli Associati in merito a norme / regolamenti / leggi e prassi in uso alla sezione;
- favorire l'aggiornamento tecnico-professionale degli Associati nel campo dei procedimenti di stima degli immobili;
- organizzare convegni, corsi di formazione e di specializzazione professionale degli Associati
- L'Associazione potrà
- essere articolata sul territorio nazionale con organismi a livello provinciale, regionale e nazionale come meglio previsto e disciplinato dal Regolamento che sarà eventualmente predisposto all'uopo dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea;
- l'Associazione ha lo scopo di:
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- partecipare o collaborare con organizzazioni pubbliche o private, che si prefiggono uno o più degli scopi di cui al presente Statuto;
- promuovere tutte le iniziative che possano interessare gli Associati in campo assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, culturale e associativo;
- porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti e/o istituzioni, pubbliche e/o private, in particolare con quelle che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- essere contraddistinta da una sigla e/o da un marchio che tutti gli Associati potranno utilizzare liberamente ma solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione;
- intraprendere attività commerciali che pur non rientrando tra le finalità istituzionali dell'Associazione possono essere eventualmente svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento dello scopo sociale;
- svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nel rispetto della natura non commerciale dell'ente;
- promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento dei fini sopra elencati.
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art. 2) ASSOCIATI
art. 2) ASSOCIATI
- AMMISSIONE
- L'ammissione è riservata ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano, che possono esercitare tale professione, che operano con la terza sezione civile (esecuzioni immobiliari) e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione così come dichiarato nella domanda di ammissione.
- Per essere ammessi in qualità di Socio è necessario presentare domanda scritta al Presidente dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne cura l’esame e delibera inappellabilmente sull’ammissione esprimendosi a maggioranza semplice dei presenti alla seduta. Il voto è segreto.
- La presentazione della domanda di ammissione non è condizione sufficiente per far parte dell’Associazione, anche se l'aspirante Socio risulti in possesso dei requisiti per l’ammissione stabiliti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento.
- Il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di Socio solo in seguito al parere favorevole del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.
- L'adesione all'Associazione ha durata annuale, coincidente con l'esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
- I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte del nuovo Socio.
- DIRITTI
L'Associato, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto:- di dichiararsi membro o aderente all’Associazione;
- di voto, d'intervento e di rappresentanza nelle Assemblee;
- di accedere, alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- di partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informato sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall’Associazione;
- di usufruire di ogni servizio reso disponibile dall'Associazione;
- DOVERI
E' dovere dell'Associato:- conformarsi allo Statuto e all'eventuale Regolamento;
- conformarsi alle decisioni prese dagli organi rappresentativi;
- versare la quota associativa annuale nei modi e nei tempi previsti;
- partecipare all'attività associativa e alle riunioni dell’Assemblea;
- tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati, sia nei confronti di terzi qualora si qualifichi con questi come Associato;
- richiedere nulla osta al Consiglio Direttivo qualora intenda utilizzare il nome dell'Associazione per qualsivoglia iniziativa.
- SOSPENSIONE/ESCLUSIONE/RICORSO
Il Socio sospeso perde il diritto di voto e dei servizi dell'Associazione.
- E' sospeso il Socio che:
- non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro un mese dall'inizio dell'esercizio sociale;
- abbia fatto ricorso al Collegio dei Probiviri a seguito di provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Direttivo nei suoi riguardi.
- E' sospeso il Socio che:
-
- E' escluso il Socio che abbia ricevuto dal Consiglio Direttivo comunicazione di esclusione a seguito di:
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- inottemperanza alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento o alle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- attività che arrechino o abbiano arrecato danno di qualsiasi natura all’Associazione;
- accertati motivi di incompatibilità o per altri motivi che comportino indegnità;
- Il Socio escluso perde il diritto di voto.
- E' escluso il Socio che abbia ricevuto dal Consiglio Direttivo comunicazione di esclusione a seguito di:
Il Socio escluso può ricorrere contro il provvedimento del Consiglio Direttivo entro 30 giorni inoltrando appello al Collegio dei Probiviri che deciderà in merito entro 90 giorni.
- RECESSO
Il recesso avviene:
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- per scelta del Socio da comunicarsi al Presidente mediante lettera raccomandata o PEC;
- per causa di morte senza ulteriori formalità.
In nessun caso l’Associato od i suoi aventi causa potranno pretendere il rimborso delle somme corrisposte.
art. 3) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
art. 3) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:
- le Assemblee dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutti gli organi dell'Associazione, esclusa l'Assemblea dei Soci ed il Revisore dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo 5 membri dei Soci Fondatori.
- LE ASSEMBLEE DEI SOCI
Le Assemblee dei Soci sono il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
Le Assemblee sono composte da tutti i Soci che hanno diritto di voto.- L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio precedente e dovrà essere tenuta presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Milano o Hinterland ed indicato dal Consiglio Direttivo. In alternativa l’Assemblea potrà tenersi in modalità telematica da remoto. Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano o telefax o posta elettronica o PEC ai Soci, almeno 15 giorni prima della riunione, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno in discussione. Analoghe indicazioni devono essere precisate per l'eventuale seconda convocazione. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche da almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto.L'Assemblea Ordinaria delibera:
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- sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo ad inizio del mandato di 3 anni;
- sulla revoca del Consiglio Direttivo;
- su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci;
- L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o quando richiesto da almeno un decimo degli Associati. La convocazione viene effettuata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.L'Assemblea Straordinaria delibera:
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- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione:
- sulla devoluzione del patrimonio;
Alle assemblee è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto; il delegato può raccogliere un massimo di 3 deleghe. In caso di Assemblea in modalità telematica da remoto, le deleghe di cui sopra dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai Soci del verbale dell’assemblea o tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti in apposito registro, anche in forma telematica, dal segretario o, in sua assenza, da un Socio designato dal Presidente.
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- IL CONSIGLIO DIRETTIVOIl Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo e formato da Associati ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 11 (undici).
Ogni Socio effettivo può candidarsi come membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo in carica provvede ad inviare, a tutti i Soci, una comunicazione che conterrà la tempistica e le modalità per candidarsi.
I candidati sono votati con voto palese dai partecipanti all’Assemblea.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è votato palesemente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci preventivamente alla votazione dei candidati.
I Consiglieri nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e comunque sino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.
II Consiglio Direttivo si raduna nella sede dell'Associazione o in altro luogo nel territorio dello stato italiano.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi e collegati tra loro con modalità telematiche e/o di video-audio conferenza.
II Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun membro almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax, posta elettronica e sms) purché ne esista la prova d'invio.
II Consiglio Direttivo può essere convocato, senza l'ausilio del Presidente, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tramite posta elettronica certificata e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare.
II Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno un terzo dei suoi membri e comunque non meno di 2 (due) membri.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, il membro astenuto si considera presente alla votazione.
In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, in assenza del Presidente prevale il voto del Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo prevale il voto del Socio anagraficamente più anziano.
II Consigliere che risulti in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente Statuto.
Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto con firma autografa o digitale dal Presidente e dal Segretario e può essere reso disponibile ai Soci.Ogni componente del Consiglio Direttivo può assumere contemporaneamente due cariche.
- Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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- nominare e/o destituire il Presidente;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull’esclusione degli Associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale, e comunque ogni volta ne ravvisi la necessità, alla revisione dell'elenco dei Soci;
- affidare ad uno o più Soci, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi per il compimento di singoli atti o serie di atti, determinandone contenuto e poteri ed attribuendo eventuali compensi e/o rimborsi;
- nominare commissioni consultive o di studio che potranno essere composte anche da Associati, coordinate da un membro del Consiglio Direttivo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni;
- conferire mandato al Presidente al fine di stipulare convenzioni e/o accordi con altri organismi e/o terzi al fine di realizzare gli scopi sociali;
- compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per Statuto riservato alla competenza esclusiva di altro organo interno all'Associazione;Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Consiglio Direttivo nel periodo intercorrente fra la data di termine del mandato e la data dell'Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dello stesso.
Il Consiglio Direttivo conferisce incarico al Presidente per l’apertura o la chiusura di conti correnti intestati all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo conferisce altresì incarico al Tesoriere e al Presidente, con firma disgiunta tra di loro, nel caso siano soggetti differenti, di poter operare su detti conti correnti per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.
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- IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e svolge le seguenti funzioni:
- dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
- ha il potere di riscuotere o far riscuotere da suo delegato, somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria;
- ha il potere di nominare avvocati, consulenti ed arbitri in qualunque stato e grado di giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità;
- sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- può nominare fino a due Vice Presidenti, con delega per materie e funzioni, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- può nominare un Vice Segretario e/o un Vice Tesoriere, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, qualora i titolari della carica ne facciano richiesta o le esigenze oggettive dell'Associazione ne indichino la necessità.
- può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- assume i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell’Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; tali provvedimenti non possono riguardare quelli che comportano un impegno stabile di spesa;
- in caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal primo Vice Presidente vicario fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
- IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:
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- sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
- sostituisce il Presidente in mansioni espressamente a lui delegate dal Presidente.
- IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Presidente scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:
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- conserva i registri e verbalizza le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- prepara e firma, secondo necessità, la corrispondenza ordinaria e telematica garantendo la comunicazione tra Associazione e i Soci o terzi quali istituzioni o enti;
- informa il Consiglio Direttivo nonché i singoli Associati degli atti dell'Associazione;
- organizza, coordina e controlla le votazioni per l'elezione degli organi associativi;
- esplica tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;In caso d'assenza o d'impedimento il segretario è sostituito dal Vice Segretario o altro Consigliere da altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
- IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Presidente scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:- attua le riscossioni ed i pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie;
- è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa, nonché della redazione del bilancio;
- effettua, tramite il Presidente, che ha la legale rappresentanza, prelevamenti e/o versamenti da e su conti correnti bancari o postali:
- riferisce sullo stato dei conti al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.In caso di assenza od impedimento il tesoriere è sostituito da persona nominata dal Presidente o dal Presidente stesso.
- IL REVISORE DEI CONTI
L'Assemblea, se lo riterrà opportuno, potrà eleggere il Revisore dei Conti che dovrà essere in possesso dei requisiti di Legge per svolgere tale funzione e a cui spetterà il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili.
Il revisore dei conti dura in carica un esercizio ed è rieleggibile.§
Egli redigerà la sua relazione in merito ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal tesoriere e li esporrà all'Assemblea dei Soci.
L'onorario del Revisore dei Conti sarà a carico dei Soci che ne hanno richiesto la nomina o a carico di tutti i Soci qualora il Revisore dei Conti sia nominato dalla maggioranza ordinaria dell'Assemblea.
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Consiglio Direttivo può istituire un Collegio dei Probiviri composto da tre membri dei quali uno eletto dal Consiglio Direttivo tra gli Associati (possibilmente e preferibilmente un ex Presidente del Consiglio Direttivo) e due tra persone non associate, scelte su proposta del Consiglio Direttivo, tra due terne composte da persone particolarmente qualificate in funzioni giuridiche e amministrative (Avvocati, giuristi, esperti del settore giuridico a qualunque titolo, Commercialisti).
Il Collegio dei Probiviri è costituito alla prima occorrenza, decade contestualmente al mandato del Consiglio Direttivo e come questo rimane in carica tre esercizi e comunque sino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è in carica con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e nomina fra i suoi componenti il proprio Presidente, nella prima riunione.
Il Collegio dei Probiviri decide in tutti i casi di controversie tra Associati e tra Associati e Associazione.
Il Collegio dei Probiviri delibera sul ricorso del Socio che sia stato escluso dall'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, ricevuta richiesta scritta dal Socio escluso, decide insindacabilmente entro 90 (novanta) giorni.
Il voto viene preso a maggioranza ed è segreto.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
È facoltà del Collegio dei Probiviri revocare l'esclusione del Socio nel caso in cui siano venute a cessare le motivazioni che hanno generato tali decisioni.
Nessun componente del collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti.
Qualora per effetto del comma precedente, vengano a mancare uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Consiglio Direttivo nominerà i supplenti fino alla scadenza del mandato.
Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri nel periodo intercorrente fra la data di termine del mandato e la data dell'Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina del Consiglio Direttivo.
- LA GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
È previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento della carica.
art. 4) RISORSE
art. 4) RISORSE
- PATRIMONIO ED ENTRATE
- Il patrimonio è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- abrogato;
- dalla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali come, a titolo esemplificativo, le elargizioni dei Soci o di terzi sostenitori.
- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
Le entrate dell’Associazione sono interamente devolute al perseguimento degli scopi statutari.
Non è ammessa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
art. 5) RENDICONTO
art. 5) RENDICONTO
- RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed uno preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede Legale dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.
art. 6) DISPOSIZIONI FINALI
art. 6) DISPOSIZIONI FINALI
- SCIOGLIMENTO
L' Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la maggioranza di almeno il 75% degli Associati in regola con i pagamenti delle quote associative.
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o associazione senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione stabilita dalla Legge.
- RINVIO ALLE LEGGI
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile vigenti in materia.
Il presente Statuto è stato revisionato, deliberato ed approvato nell'Assemblea dei Soci del 26/01/2021.